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FAQ Appello

Chi certifica l’equipollenza dei titoli di studio stranieri per l’ammissione all’esame professionale?

Il sito web della Conferenza dei rettori delle università svizzere fornisce informazioni esaurienti sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri (ad es. la maturità).

La Commissione per la garanzia della qualità (CGQ) dell’OdA MM può decidere che un titolo di studio è sufficiente per essere ammessi all’esame professionale, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti di ammissione. In caso di ambiguità, la CGQ si coordina con la SEFRI.

Di per sé, fa parte del servizio fornito da un ente di formazione assistere in questo chiarimento PRIMA dell’inizio della formazione e informarsi presso gli uffici cantonali dell’istruzione. Inoltre, è responsabilità dell’ente di formazione accettare per la formazione solo studenti che possono essere ammessi all’esame professionale secondo il regolamento di esame del 19.06.2009.

Quando si svolge l’esame professionale?

Di norma, l’esame professionale è previsto una volta all’anno (autunno). Per le date esatte si rimanda al rispettivo bando.

Quali requisiti devo soddisfare per iniziare la formazione come massaggiatore medico/massaggiatrice medica e per essere ammesso/a all’esame professionale?

Una panoramica delle basi della formazione di livello terziario è disponibile sul sito web di OdASanté. I requisiti di ammissione all’esame professionale sono definiti al punto 3.3.1 del regolamento d’esame del 19.06.2009.

Qual è l’oggetto dell’esame professionale?

Il contenuto dell’esame professionale è riportato nelle istruzioni del regolamento d’esame del 19.06.09.

Come posso essere ammesso/a all’esame professionale se non dispongo di un AFC o di un altro attestato paragonabile?

Il nuovo regolamento per la convalida di prestazioni di formazione assicura il legame di competenze acquisite altrove con titoli formali di formazione professionale.

La certificazione di qualifiche professionali, secondo l‘articolo 33 LFPr, può avere luogo anche al di fuori di un procedimento definito in un atto normativo in materia di formazione. La convalida di prestazioni di formazione consente a persone adulte l’accesso a diplomi federali anche se non hanno completato un ciclo formativo formale.
Per informazioni dettagliate si rimanda al portale web www.validacquis.ch.

Ho un apprendistato di soli 2 anni

Nel caso di una formazione precedente completata in 2 anni, sarebbe vantaggioso se prima contattasse brevemente la SEFRI e si informasse lì.

Diplomi stranieri

I documenti con un diploma straniero devono essere presentati in una lingua nazionale svizzera o in inglese. In caso di originali in un’altra lingua, è necessario allegare una traduzione autenticata.

Formazione in una professione di monopolio

Se, ad esempio, qualcuno ha completato un apprendistato di un anno all’interno di un’azienda e ha svolto la professione per un periodo di tempo più lungo, è possibile ottenere/richiedere al Cantone una sorta di equipollenza. Pertanto, un AFC non è sempre necessario e la mancanza di formazione può essere eventualmente compensata con un’esperienza lavorativa sufficiente. Tuttavia, questo aspetto deve sempre essere valutato individualmente e dipende dal caso specifico. Per questo motivo è necessario rivolgersi alla SEFRI o al proprio Cantone.

Sostegno da parte di un servizio sociale

Se una persona è assistita dall’AI (ad esempio per la riqualificazione) o da un altro servizio, le chiediamo di inviarci tutti i documenti con i relativi dati dell’addetto di riferimento per eventuali domande.

Trägerschaft Berufsprüfung
Medizinische/r MasseurIn
Tägerhardring 8
5436 Würenlos

MO - FR
08.30 bis 12.00 Uhr
13.30 bis 17.30 Uhr
Tel. 056 552 06 81